L’ESERCIZIO DEL CREDITO: LE MODALITÀ DI ACCESSO AL CREDITO.

Le principali attività svolte dalle banche, e ad esse riservate, sono la raccolta del risparmio presso il pubblico ed il contemporaneo esercizio del credito. È importante sottolineare che, come disciplinato all’articolo 10, comma 2 del TUB, “L’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche.”.

La raccolta di risparmio tra il pubblico rende la banca debitrice nei confronti del risparmiatore, il quale ha diritto sia al rimborso della somma depositata, sia alla corresponsione di interessi attivi da parte della banca per il periodo di godimento di tale somma. Diversamente, la concessione di credito, mette la banca in una posizione creditoria nei confronti del consumatore, il quale ottiene una disponibilità di denaro. Le due attività sono funzionalmente e inscindibilmente connesse in quanto, tramite l’operazione di provvista, la banca finanziatrice si procura i mezzi finanziari per l’esercizio dell’attività creditizia.

Per fare ciò la banca dispone di molteplici strumenti finanziari quali: carta di credito, pagamento posticipato o rateizzato, consolidamento debiti e, prestito personale e cessione del quinto.

Inoltre, l’articolo 106 “Albo degli intermediari finanziari”, presente al Titolo V “Soggetti operanti nel sistema finanziario”del TUB, recita: “L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo UN SOLO INTERESSE. IL TUO.  (si segnala che con la Circolare n. 10/13 l’OAM ha previsto e introdotto le disposizioni inerenti la prosecuzione dell’attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti iscritti nei precedenti elenchi tenuti da Banca d’Italia e privi di un diploma di scuola superiore di durata quinquennale); tenuto dalla Banca d’Italia.”. Tale articolo entra in vigore in sostituzione all’ex art 106, in seguito al decreto legislativo 141/2010 che riforma la disciplina del credito al consumo. Il decreto prevede che, in Italia, gli unici soggetti autorizzati a concedere ed erogare finanziamenti sono le banche e gli intermediari finanziari che siano iscritti nell’apposito registro, consultabile online sul sito internet di Banca d’Italia. L’intermediario viene iscritto all’albo qualora dimostri di essere in possesso dei requisiti formali prescritti dalla legge ed è pertanto legittimato allo svolgimento dell’attività finanziaria dichiarata. Tali requisiti, richiesti per poter essere iscritti all’elenco generale sono i seguenti: natura giuridica di S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., o Coop; oggetto sociale esclusivamente finanziario; capitale sociale versato pari a cinque volte il minimo previsto per una S.a.p.a., ovvero €  600.000; onorabilità dei partecipanti al capitale ai sensi dell’art. 108 TUB e relative disposizioni attuative del Decreto Ministeriale n.517 del 30/12/1998; onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali ai sensi dell’art. 109 TUB attuative del Decreto Ministeriale n.516 del 30/12/1998[4].

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